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Aziende in Trasparenza

TRASPARENZA DEGLI AIUTI ALLE AZIENDE

Aiuti e Contributi pubblici: pubblicazione obbligatoria entro il 30 Giugno

Ento il 30 Giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, come richiesto dalla L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione con l’elenco completo nel dettaglio degli aiuti e contribbuti pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

L’obbligo di pubblicazione è richiesto a tutti i soggetti contribuenti iscritti al Registro delle Imprese, quali:

  1. Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  2. Società di presone (Snc, Sas);
  3. Società di Capitali (Srl, Spa, Sapa);
  4. Società cooperative (le cooperative sociali incluse);

Tra di essi non sono esclusi Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e Enti NON Commerciali. Sono esclusi invece i liberi professionisti.

La pubblicazione di tutti gli Aiuti di Stato sono necessari se l’importo complessivo è superiore a 10.000€.

Se i singoli aiuti sono inferiori a tale somma ma nella soglia complessiva superano il suddetto importo, tutti sono comunque soggetti all’obbligo pubblicitario. Mentre se i singoli aiuti sono inferiori a 10.000€, e sommati tra loro non superano i 10.000€ complessivi, non risale nessun obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.

L’importo è basato su un periodo annuo e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati/incassati).

Ad es. per l’anno 2020, andranno considerati:

  1. Aiuti e contributi concessi/incassati nel 2020;
  2. Aiuti e contributi concessi in anni precedenti e incassati nel 2020;

Ipotizziamo che l’aiuto sia stato solamente concesso nel 2020, ma non erogato nel 2020 in quanto è stato incassato nel 2021, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte della pubblicazione obbligatoria per l’anno a seguire.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti contributi/aiuti: sussidi, contributi, sovvenzioni (incusi i contributi in conto capitale, contro esercizio e/o conto interressi); vantaggi (icluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonchè, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non devono essere pubblicate invecele somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessazioni e/o prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese

Si ritiene infatti che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza Sanitaria causata dal COVID-19, non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dell’art. 1, commida 125 a 129, della legge n. 124/2017 per le seguenti motivazioni:

  1. I “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di escusione dalla norma in quanto, si di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e perteanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente eragatore ed il Soggetto benefisciario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
  2. oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “registro nazionale degli Aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui l’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente resi pubblici. Si evidenzia che è richiesta l’indicazione obbligatoria nel modello redditi, sia del quadro di impresa, che nel quadro RS/Aiuti di Stato.

Dove richiesto l’obbligo, la pubblicazione andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

Per i soggetti che non sono muniti di un proprio sito internet, è prevista la pubbicazione presso il sito internet delle Associazioni di Categoria alla quale aderiscono.

Le informazioni che devono essere fornite/pubblicate per ogni aiuto ricevuto sono le seguenti:

  1. Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  2. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  3. Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio /titolo alla base dell’erogazione ricevuta);
  4. somma incassatta o valore del vantaggio fruito(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti e Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli Aiuti di Stato” di cui all’art. 52 L. 234/2012, possono adempire agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Nota bene a partire dal 1 Gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblizazione:

  1. la sanzione accessoria di adempire all’obbligo di pubblicazione;
  2. la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contastazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti


Conflavoro PMI Sicilia ha messo a disposizione questa pagina web per le imprese che hanno necessita di adempire questo obbligo di comunicazione previsto dalla normativa. Tutte le imprese associate a Conflavoro PMI Sicilia che sono interessate a scaricare il modulo possono fare richiesta all’indirizzo email: conflavoroag@gmail.com

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