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CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Cos’è?

La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto è stata introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, nota come Legge Biagi, con l’obiettivo di dare certezza alle parti del rapporto contrattuale e di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi.

E’ una procedura di carattere volontario (ad esclusione di alcuni casi specifici ove, invece, è obbligatoria) finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.

Quando è consigliata?

Si consiglia di provvedere alla certificazione contrattuale ogni qualvolta si abbiano contratti di appalto con uno o più fornitori che potrebbero essere qualificati come “non genuini”, in caso di utilizzo di lavoratori co.co.co., di consulenti a partita iva, ecc.

Quando può essere richiesta?

Di norma, la certificazione interviene al momento della stipulazione del contratto. E’ comunque possibile procedere all’istanza certificati anche durante lo svolgimento dello stesso. Non è, invece, possibile procedere alla certificazione qualora il soggetto richiedente sia sottoposto ad attività ispettiva per la medesima fattispecie da parte degli organi di controllo (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Il nostro ruolo?

La nostra commissione di certificazione svolge:

  • consulenza e assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto
  • procedura di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro attività di conciliazione delle controversie ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.

Quali effetti produce la certificazione contrattuale?

Gli effetti del provvedimento di certificazione (civili, amministrativi, previdenziali e fiscali) permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.

Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.

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